Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48615 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48615 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANASTASIO RICCARDO IVO ANTONIO N. IL 08/06/1990
avverso la sentenza n. 1147/2015 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
28/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 05/11/2015

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ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata dal GIP
Tribunale di LECCE in data 28.4.15 per reato ex artt. 81 c.p. e 73 dPR 309/90,
ricorre l’imputato RICCARDO IVO ANTONIO ANASTASIO, deducendo vizi di

sanzionatorio.
2. Il ricorso è inammissibile, perché i motivi sono diversi da quelli
consentiti.
Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della
prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da
considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza
della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere
la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste. Del resto, le censure svolte sono
assertive, non indicando quali elementi determinanti ad imporre il
proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sarebbero stati pretermessi: ciò, nonostante
«nell’ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in conformità alla
richiesta formulata dalla parte secondo lo schema procedimentale previsto
dall’art. 444 cod. proc. pen., l’esigenza di specificità delle censure deve ritenersi
addirittura “rafforzata” rispetto ad un’ipotesi di diversa conclusione del giudizio,
dato che la critica al provvedimento che abbia accolto la domanda dell’imputato
deve impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto dalla stessa parte
richiesto (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247841; Sez. U, n.
11493 del 24/06/1998, Verga, Rv. 211468) >> (SU sent. 25939/13).
Quanto specificamente al trattamento sanzionatorio, in sede di
patteggiamento tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e
recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo
che la legge riconosce con questo istituto alle parti e che il giudice ratifica, non
possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per
cassazione. Ne consegue che la parte che abbia prestato il proprio consenso
all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio non può poi dolersi
della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del

motivazione per la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. e sul trattamento

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difetto o del vizio di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato
quest’ultimo dell’obbligo di rendere conto dei punti non controversi della
decisione (Sez. 3, sent. 42910 del 29.9 – 11.11.2009) ), fermo il caso, non
ricorrente nella fattispecie, della pena illegale.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende, equa al caso.

P.Q.M.

delle spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 5.11.2015

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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