Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48613 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48613 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SABA WILLIAM GIOVANNI N. IL 04/12/1987
avverso la sentenza n. 26/2015 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
31/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 05/11/2015
23110/15 RG
1
4
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di CAGLIARI che in data
31.3.15 confermava la sua condanna per reato di EVASIONE, ricorre per
di legge e vizi della motivazione.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa
valutazione, del tutto preclusa in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5.11.2015
cassazione l’imputato SABA WILLIAM GIOVANNI enunciando motivo di violazione