Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4861 del 21/10/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4861 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COREA GENNARO (OBBLIGO DI DIMORA) N. IL 22/03/1979
avverso l’ordinanza n. 272/2014 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 25/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
~sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 21/10/2014

1. Corea Gennaro
ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale
del riesame di Catanzaro, in data 25-3-2014 , che ha sostituito la misura
cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in
ordine al delitto di cui all’art 73 DPR 309/90.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, vizio di motivazione poiché il
Tribunale, pur riconoscendo che lo stupefacente acquistato e detenuto era, in
massima parte, destinato all’uso personale, come confermato dal lasso
temporale intercorso tra i vari episodi di acquisto, e pur escludendo la gravità
indiziaria in merito al reato associativo, ha, contraddittoriamente,
confermato la sussistenza di gravi indizi in relazione alle rimanenti imputazioni
ex art 73 I. stup., trascurando la consulenza tossicologica espletata e gli esami
di laboratorio, dai quali risulta che il Corea è un consumatore cronico di
cocaina. Erroneamente sono state valorizzate le ambigue dichiarazioni del
coimputato Sestito.ln relazione al capo AS, concernente l’acquisto di circa
grammi 62 di cocaina, occorre osservare come dall’ascolto integrale delle
conversazioni intercettate sia possibile desumere l’infondatezza della
prospettazione accusatoria, difettando qualsiasi riferimento alla tipologia e
quantità della sostanza ceduta al Corea. Si tratterebbe comunque di un
acquisto preordinato al consumo personale da parte dell’indagato. Anche in
merito alla presunta cessione di una dose di una imprecisata sostanza
stupefacente al coindagato Melina Alessio, mancano univoci elementi
indizianti e comunque la condotta integra, al più, l’autonoma figura delittuosa
di cui all’art 73 comma 5 I. stup. Viceversa la costante assenza di contatti tra il
ricorrente e altri assuntori, nonostante l’ utenza telefonica del Corea sia stata
intercettata per mesi, avvalora la tesi dell’uso personale.
2.1.Sul versante delle esigenze cautelari, il Tribunale non ha tenuto in
considerazione la totale incensuratezza dell’indagato, la sua giovane età e la
professione di avvocato svolta, certamente indicativa di un buon inserimento
nel tessuto sociale. Mancano d’altronde elementi sintomatici della proclività
a delinquere dell’indagato e ragioni ostative all’applicazione di una misura
meno afflittiva, ai sensi dell’art 275 cod. proc. pen..
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.
2.3.Con memoria presentata il 14-10-2014, il ricorrente ha rappresentato il
proprio interesse alla decisione, ancorchè la misura cautelare sia stata, nelle more,
revocata, preordinatamente ad una richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

RITENUTO IN FATTO

1.11 primo motivo di ricorso esula dal numerus clausus delle censure deducibili in
sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del
fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al
riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione
congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal
giudicante e delle ragioni del decisum . In tema di misure cautelari
personali,infatti,allorchè , come nel caso in disamina , venga denunciato , con
del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza , alla Corte
suprema spetta il compito di verificare , in relazione alla peculiare natura del
giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia
dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità
del quadro indiziario a carico dell’indagato,controllando la congruenza della
motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni
della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze
probatorie. La richiesta di riesame ha infatti , come mezzo d’impugnazione , la
precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con
riguardo ai requisiti enumerati dall’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è
subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della
decisione del tribunale del riesame , dal punto di vista strutturale , deve pertanto
conformarsi al modello delineato dal citato articolo , che si ispira al modulo di cui
all’ art. 546 cod. proc. pen. , con gli adattamenti resi necessari dal particolare
contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente
all’accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di
colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della
motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento
critico e di rigore argomentativo , allorchè l’asserto relativo al carattere di gravità
degli indizi non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli
elementi di prova né risulti articolato attraverso passaggi logici dotati
dell’indispensabile solidità ( Cass. , Sez. U. 22-3-2000 , Audino , Cass. pen. 2000,
2231).
1.1.Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato la rilevante valenza indiziaria delle
conversazioni intercettate :quella, captata a bordo di un’autovettura, tra Sestito
Stefano e Scozzafava Antonio ; quella intercorsa tra il Sestito e Merante Lorenzo,
all’interno di un’altra auto ; quella tra il Corea e Sestito , del 23 giugno 2012; quella
2

ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale

tra Melina Alessio e Sestito Stefano in data 18 maggio 2012; quella tra Melina e
Sestito del 26 maggio 2012. I contenuti di tali colloqui vengono accuratamente
esaminati dal giudice del controllo, il quale ne sottolinea la significatività, in
direzione accusatoria , in relazione ad ogni singolo addebito mosso al ricorrente
,ponendo in rilievo come da essi si evinca che l’indagato ha detenuto cocaina,
ricevuta, anche per quantitativi apprezzabili, da Sestito Stefano ; e che, nonostante
lo stupefacente acquistato fosse, in massima parte, destinato al consumo personale
cocaina a Melina Alessio ,il quale, a seguito di specifico appuntamento concordato,
si era, a tal fine, recato presso l’abitazione dell’indagato.

1.2.Dalle cadenze motivazionali dell’ordinanza impugnata è dunque enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale preso in esame
tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alla conferma dell’ordinanza
genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze
processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità ,e sulla base
di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. D’altronde ,in tema di
sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello
di sovrapporre la propria valutazione del fatto a quella compiuta dai giudici di
merito, bensì di stabilire se, come nel caso in disamina, questi ultimi abbiano
esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta
interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle
parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle
argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a
preferenza di altre ( Sez. U.13-12-1995, Clarke, Rv. 203428). Costituisce infatti

ius

receptum , nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel
momento del controllo della motivazione , non debba stabilire se la decisione di
merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né debba condividerne la
giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia
compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento, atteso che l’art. 606 co 1 lett e) cod. proc. pen. non consente alla
Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa
interpretazione delle prove . In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice
della motivazione e dell’osservanza della legge, non può divenire giudice del
3

del Corea, che risulta esserne assuntore, il ricorrente, in più circostanze, ha ceduto

contenuto della prova , non competendogli un controllo sul significato concreto di
ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di
merito,essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento
della logicità della motivazione (cfr,, ex plurimis , Cass. Sez. fer. , n. 36227 del 3-92004 ,Rinaldi , Guida al dir. , 2004 n. 39 , 86; Sez. 5, n.32688 del 5-72004,Scarcella,ivi,2004 , n. 36, 64; Sez. 5 , n.22771 del 15-4-2004, Antonelli ,ivi ,
2004 n. 26, 75).E’ infine appena il caso di sottolineare che l’interpretazione dei
interlocutori è questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito e si
sottrae al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate ,come nel
caso in disamina, in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza ( Cass
, Sez. 5 n. 47892 del 17-11-2003, Senno, Guida al dir. 2004, n. 10, 98).
2.Nemmeno il secondo motivo può trovare accoglimento poiché la valutazione delle
esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che,
se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici ,è insindacabile in
cassazione ( Cass. 2-8-1996 , Colucci , Nuovo dir. 1997 , 316 ). In presenza , al
riguardo, di motivazione adeguata , anche in relazione all’indicazione delle ragioni
per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non
proporzionate all’entità e gravità dei fatti di reato ( Cass. 21-7-92, Gardino , C.E.D.
cass. n. 191652 ; Cass. 26-5-94, Montaperto , C.E.D. Cass. n. 199030),le
determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità , al
quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni.
2.1. Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato la sussistenza del

pericolo di

reiterazione della condotta criminosa, ponendo in rilievo la natura illecita dei
rapporti con il Sestito , per quanto riguarda l’approvvigionamento di sostanza
stupefacente, e con il Melina , per quanto attiene alla cessione di singole dosi;
l’acquisto di 62 grammi di cocaina e quello successivo di 20 grammi, nel giro di un
mese, e la disponibilità di risorse finanziarie tali da consentire al Corea l’acquisizione
di quantitativi anche rilevanti di stupefacente.
2.2.Trattasi di apparato giustificativo adeguato , esente da vizi logico-giuridici ed
aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare
appena richiamate , segnatamente in relazione al parametro di cui all’art 275 cod.
proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto ( Cass , Sez III , 3-122003 n 306/04, Scotti , Guida dir. 2004 , n. 17 , 94) e pienamente idoneo ad
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contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate e delle espressioni usate dagli

individuare , in modo puntuale e dettagliato , gli elementi atti a denotare
l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile
con misure meno gravose di quella disposta ( Cass 24-5-’96 , Aloè , C.E.D. Cass. n.
205306) ; con esclusione di ogni congettura ( Cass 19-9-95, Lorenzetti , Cass. pen.
1997 , 459) ) e attenta focalizzazione dei termini dell’attuale ed effettiva
potenzialità di commettere determinati reati , connessa alla disponibilità di mezzi e
alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la
209876; Cass. 9-6-1995, Biancato , C.E.D. Cass. n. 202259).
3.L’estraneità delle doglianze formulate dal ricorrente al novero delle censure
deducibili nel giudizio di cassazione comporta , a norma dell’art 606 co 3 cod. pen. ,
l’inammissibilità del ricorso , con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille , determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI E. 1.000,00 IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 21-10-2014 .

ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28-11-1997, Filippi , C.E.D. Cass. n.

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