Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48609 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48609 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERTESINA ROBERTO N. IL 16/08/1968
avverso la sentenza n. 2369/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 26/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

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Data Udienza: 25/09/2013

Z.

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Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Bertesina Roberto in ordine al reato di cui
agli articoli 624 e 625 numeri 2 e 7 c.p., ha proposto
ricorso in cassazione il sopra indicato imputato
censurandola per mancanza, contraddittorietà o manifesta

illogicità della motivazione in relazione al trattamento
sanzionatorio ritenuto eccessivo.
Il ricorso è inammissibile,

ex articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Quanto

alle

doglianze

concernenti

il

trattamento

sanzionatorio, si rileva che la decisione impugnata
risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che
soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto
concerne la dosimetria della pena.

E

appena il caso di

considerare che in tema di valutazione dei vari elementi
per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in
ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda
la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di
legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa
Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione
implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass.,
sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in
riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero
arbitrio o ragionamenti illogico (Cass., sez.3, 16 giugno
2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza che
certamente non sussiste nel caso di specie, avendo la
Corte di appello di Bologna chiarito le ragioni in base
alle quali ha ritenuto di confermare la pena inflitta dal

il
I

(.3
giudice di primo grado, dal momento che l’imputato aveva
già usufruito della esclusione dal calcolo della pena
della contestata recidiva e della concessione delle
circostanze attenuanti generiche. Per queste ragioni la
Corte territoriale ha ritenuto che la capacità a
delinquere del medesimo desumibile dai suoi numerosi e
specifici precedenti penali giustifichi sia il giudizio di

contestate, sia l’entità della pena inflitta dal primo
giudice corrispondente al doppio del minimo edittale.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P

Q

M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 25 settembre 2013

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equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti

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