Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48609 del 05/11/2015
Penale Sent. Sez. 7 Num. 48609 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO
pRDINANZAl
sul ricorso proposto da:
MANCIONE FRANCESCO N. IL 21/03/1984
avverso la sentenza n. 3768/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
23/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 05/11/2015
23057/15 RG
1
SENTENZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
l. Francesco Mancione è stato condannato per reato ex
art. 73 comma 5 dPR 309/90 . La sentenza di primo grado è del
24.6.08. La Corte d’appello ha deliberato la conferma della
condanna,
limitatamente
a
questo
reato,
il
23.414, 1
sanzionatorio.
2.
Mancione ha proposto ricorso con atto con data
25.9.14, proposto dal difensore avv. C. Zadra. Enuncia motivi di
vizi alternativi della motivazione in ordine alla entità della
pena, che definisce eccessiva, ed alla negata sospensione
condizionale della pena.
3. Il primo motivo va accolto nei termini che seguono:
dopo la sentenza d’appello è intervenuta ulteriore modifica
normativa sul trattamento sanzionatorio dell’ipotesi lieve,
favorevole per il ricorrente (legge 16.5.14 n. 79), sicché si
rende necessario una nuova valutazione che (libera nell’esito)
dovrà tener conto del mutato parametro del minimo edittale.
Il secondo motivo è allo stato assorbito.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio
per nuovo giudizio. Provvede questa Settima sezione, a seguito di
pertinente provvedimento di variazione tabellare del Primo
presidente con decreto 26.2.2014.
P.Q.M.
Annulla
la
sentenza
impugnata
limitatamente al
trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto
ad altra sezione della Corte d’appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 5.11.2015
rideterminando la pena in ragione del mutato quadro normativo