Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48609 del 05/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 48609 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

pRDINANZAl

sul ricorso proposto da:
MANCIONE FRANCESCO N. IL 21/03/1984
avverso la sentenza n. 3768/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
23/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 05/11/2015

23057/15 RG

1

SENTENZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
l. Francesco Mancione è stato condannato per reato ex

art. 73 comma 5 dPR 309/90 . La sentenza di primo grado è del
24.6.08. La Corte d’appello ha deliberato la conferma della
condanna,

limitatamente

a

questo

reato,

il

23.414, 1

sanzionatorio.
2.

Mancione ha proposto ricorso con atto con data

25.9.14, proposto dal difensore avv. C. Zadra. Enuncia motivi di
vizi alternativi della motivazione in ordine alla entità della
pena, che definisce eccessiva, ed alla negata sospensione
condizionale della pena.
3. Il primo motivo va accolto nei termini che seguono:
dopo la sentenza d’appello è intervenuta ulteriore modifica
normativa sul trattamento sanzionatorio dell’ipotesi lieve,
favorevole per il ricorrente (legge 16.5.14 n. 79), sicché si
rende necessario una nuova valutazione che (libera nell’esito)
dovrà tener conto del mutato parametro del minimo edittale.
Il secondo motivo è allo stato assorbito.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio
per nuovo giudizio. Provvede questa Settima sezione, a seguito di
pertinente provvedimento di variazione tabellare del Primo
presidente con decreto 26.2.2014.

P.Q.M.
Annulla

la

sentenza

impugnata

limitatamente al

trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto
ad altra sezione della Corte d’appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 5.11.2015

rideterminando la pena in ragione del mutato quadro normativo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA