Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48606 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48606 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CABIZZA ANGELO N. IL 17/02/1973
avverso la sentenza n. 436/2006 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 01/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELL I;

Data Udienza: 25/09/2013

2

I
(

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Cabizza Angelo in ordine al delitto di cui
agli articoli624, 625 n.4 c.p., ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per
violazione di legge con riferimento alla sussistenza della

Il ricorso è inammissibile,

circostanza aggravante di cui all’art.625 n.4 c.p..
ex articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
La Corte di appello di Cagliari-sezione distaccata di
Sassari ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui
sopra, in quanto ha evidenziato che, diversamente da
. quanto sostenuto dalla difesa, la commessa, che pure era
presente nel negozio e stava esercitando il controllo
diretto della merce, non si era però avveduta delle
modalità attraverso le quali il Cabizza aveva prelevato
tre maglie nascondendole sotto il giubbotto, condotta
indicativa dell’abilità del ricorrente e della repentinità
della sua condotta che, in considerazione delle sue
caratteristiche, integrava l’aggravante di cui all’art.62
n.4 c.p..
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

t

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento
a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.

Così deciso in Roma il 25 settembre 2013
gli e est

sidente

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