Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48606 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48606 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TARA AHMED N. IL 02/06/1966
avverso la sentenza n. 3086/2015 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
23/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 05/11/2015

23039/15 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata ex art. 444 c.p.p. dal
GIP Tribunale di MILANO in data 23.3.15 per reati ex artt. 81, 56, 110, 319, 321 c.p.,
ricorre l’imputato TAHA AHMED a mezzo del difensore, enunciando argomentazioni in

318 c.p..

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è diverso da quelli
consentiti. Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e
comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal
capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione
giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. (sufficiente a dar conto dell’avvenuta
pertinente delibazione, da ultimo SU sent. 18374/2013) per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai
fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, sent. 34494 de113.7-17.10.2006).
Nella fattispecie oltretutto il GIP ha dato conto delle condotte contrarie ai doveri
d’ufficio esprimendosi sulla loro piena coerenza alla contestazione, mentre le censure
sono del tutto assertive e presuppongono una preclusa rivalutazione dei fatti nel merito.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende, equa al caso.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5.11.15

fatto per escludere la contrarietà ad atti d’ufficio e sollecitare la riqualificazione ex art.

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