Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48605 del 25/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48605 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FEDE TIZIANA N. IL 19/09/1979
avverso la sentenza n. 373/2008 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 29/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 25/09/2013
E
I
Z.
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Fede Tiziana in ordine al delitto di cui agli
articoli 110, 624 bis- fatto commesso in Gela il
22.01.2007-, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata
chiedendone l’annullamento per mancanza, contraddittorietà
responsabilità.
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606, comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui
la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta
e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al
giudice di legittimità. Una volta infatti che il giudice
di merito abbia chiarito la dinamica del fatto con
motivazione congrua, non compete alla Corte di legittimità
valutare gli atti. La Corte di appello di Caltanissetta ha
invero adeguatamente ed esaustivamente motivato in punto
di responsabilità, in quanto ha evidenziato la circostanza
che il La Mattina, compagno della odierna ricorrente, era
stato rinvenuto in possesso di beni rinvenuti all’interno
dello stabile di proprietà di Giandinoto Giacomo e che
quindi non sussisteva la invocata causa di
giustificazione, secondo cui la Fede sarebbe entrata nello
e manifesta illogicità della motivazione in punto di
stabile con il La Mattina soltanto per trovare una
sistemazione, dal momento che entrambi erano stati
allontanati da casa dai rispettivi congiunti.
Quanto poi al reato contrassegnato con la lettera V), la
Corte territoriale ha osservato che la responsabilità del
ricorrente si poteva desumere dalla natura e tipologia dei
beni trovati in possesso del Todde,dal loro elevato
numero, dalle modalità di custodia, dal loro valore
ampiamente esorbitante le
sue
scarse
disponibilità
PI’
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economiche
e
dall’assoluta
infine
carenza
di
giustificazioni circa una loro lecita acquisizione.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi
di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della
ricorrente stesso
(cfr. Corte Costituzionale
sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
DE M’ 0S-1 TATA i
IN CANCELLERIA
– 4 DIC 2 013
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