Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48604 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48604 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANGIANO GUSEPPE N. IL 21/11/1966
CATONE GIUSEPPE N. IL 23/02/1982
CANGIANO ANTONIO N. IL 10/04/1970
CARUSO CARLO N. IL 09/12/1971
avverso la sentenza n. 6926/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
31/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 05/11/2015

23014/15 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di NAPOLI che in data
31.10.14.2014 confermava la loro condanna per concorso nel trasporto di oltre 5

CARUSO CARLO, CANGIANO ANTONIO (avv. C. Ercolino) e CATONE GIUSEPPE
(avv. L. Perone) enunciando motivi di violazione di legge e vizi della motivazione
per il diniego delle attenuanti generche.

2. I ricorsi sono originariamente inammissibili, perché i motivi sono
diversi da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa
valutazione della meritevolezza, per ciascuno, delle attenuanti ri-sollecitate, del
tutto preclusa in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5.11.2015

kg di cocaina, ricorrono per cassazione gli imputati CANGIANO GIUSEPPE,

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