Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48603 del 25/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48603 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VALLELONGA BENITO N. IL 05/03/1969
avverso la sentenza n. 1266/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 21/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 25/09/2013
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Vallelonga Benito
Motivi della decisione
L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ne
ha affermata la penale responsabilità in ordine al reato di cui agli all’art. 624 bis
Il gravame è inammissibile per difetto di specificità, posto che il ricorrente
non indica neppure genericamente le ragioni che sorreggono le vaghe censure
prospettate; sicché questa Suprema Corte non è in grado di comprendere a cosa
concretamente le doglianze si riferiscano.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di euro 1.000,00.
Roma 25 settembre 2013
cod. pen.