Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48601 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48601 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZINNA’ GRAZIA N. IL 03/12/1975
MICHIENZI FRANCESCA N. IL 31/07/1978
avverso la sentenza n. 4886/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 25/09/2013

24 Zinnà Grazia + 1
Motivi della decisione

I ricorsi in epigrafe proposto dalle imputate avverso la sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto aggravato sono manifestamente
infondati e quindi inammissibili.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi
logico-giuridici: in particolare si trae argomento da quanto riferito dall’addetto alla

delle placche antitaccheggio.
Si tratta di apprezzamento di merito non sindacabile nella presente sede di
legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 ciascuna a titolo di sanzione
pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000 ciascuna.

Roma 25 settembre 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco BL4IOTTA)

vigilanza del supermercato, che ha notato sia la sottrazione della merce che la violazione

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