Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48600 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48600 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE FEO DOMENICO N. IL 28/02/1958
avverso la sentenza n. 5187/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 05/11/2015
22967/15 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di NAPOLI che in data
24.11.2014 confermava la sua condanna per la coltivazione di 24 piante di
DOMENICO DE FEO, enunciando motivi di violazione di legge e vizi di
motivazione sulla ritenuta offensività della condotta e con richiesta di
applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p..
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il primo motivo è
diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa
valutazione sul tema dell’offensività, del tutto preclusa in questa sede di
legittimità.
La tematica dell’eventuale applicazione della causa di non punibilità
ex art. 131-bis c.p. è prospettata in termini assertivi (senza neppure deduzione
specifica in ordine alla ricorrenza di tutte le condizioni oggettive e soggettive che
la norma prevede), il che assorbe ogni questione, pure in rito, sul punto.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5.11.2015
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