Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4860 del 21/10/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4860 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

MANUELE ANDREA GIANLUCA n. 2/5/1980
avverso l’ordinanza 456/2014 del 23/5/2014 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI
TORINO
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
V.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. EDUARDO SCARDACCIONE che
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del Riesame di Torino, con ordinanza del 23 maggio 2014, in
riforma della ordinanza del gip presso il Tribunale di Asti del 18 marzo 2014 che
revocava la misura degli arresti domiciliari applicata a Manuele Andrea Gianluca in
relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen. commessi in danno di
Stefano Vignale, accoglieva l’appello del pubblico ministero ex articolo 310 cod.
proc. pen. disponendo la misura dell’obbligo di dimora. Il Tribunale del Riesame,
rilevato che era nel frattempo intervenuta sentenza di condanna in primo grado,
confermava che, in base alla condotta dell’imputato, alle modalità e gravità dei
fatti ed in assenza di rilevanti circostanze modificative della situazione già oggetto
di valutazione ai fini della prima applicazione della misura, permanessero le
esigenze cautelari fronteggiabili adeguatamente con la misura dell’obbligo di
dimora.
Manuelepropone ricorso a mezzo del proprio difensore deducendo il vizio di
motivazione e la violazione di legge osservando come non si sia tenuto conto del
tempo espiato in misura cautelare, dell’essere in atto una sorta di misura di

Data Udienza: 21/10/2014

prevenzione e che il fatto fu cagionato da un problema di abuso di alcol ormai
risolto.
Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo sviluppa argomenti, peraltro
generici, che di fatto non toccano il tema in questione, ovvero il rischio di recidiva,
ed evocano comunque valutazioni in merito non consentite in questa fase.
Tenuto conto dei motivi della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va
determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.

spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec.
cod. proc. pen.
Roma così deciso il 21 ottobre 2014

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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