Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 486 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 486 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PANTALEO ANTONINA N. IL 04/10/1972
avverso la sentenza n. 3133/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 21/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 25/10/2013

Pantaleo Antonina propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale
la corte di appello di Palermo, in parziale riforma di quella del tribunale della medesima città,
ha assolto quest’ultima dal reato di cui all’art. 734 cod. pen., rideterminando la pena, ed ha
invece confermato la declaratoria di responsabilità per i reati di cui agli artt. 44 lett. c); 71 e
72, 93 e 94 DPR 380/01; 181 digs 42/04 per la collocazione in un fondo di sua proprietà, in
zona sottoposta a vincolo sismico paesaggistico, di due strutture prefabbricate mobili contigue
poggiate stabilmente su una struttura di ferro rialzata dal piano di campagna e collegate da
una veranda coperta di legno.
La ricorrente deduce in questa sede la violazione degli articoli 20 della legge regionale n.
4/2003, e dell’articolo 181 divo 42/04 nonché il vizio di motivazione assumendo che la
normativa regionale richiamata contempla la non necessità del permesso di costruire e
dell’autorizzazione ambientale per le opere precarie e che l’intervento contestato non poteva
creare alcun nocumento alla zona vincolata.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato ed articolato su censure di
merito.
La decisione impugnata le cui motivazioni si integrano con quelle di primo grado, siccome
conformi sul punto, correttamente escludono la precarietà del manufatto sul rilievo che le due
strutture, private delle ruote, erano state stabilmente collocate su una base di ferro.
Si tratta di valutazione di merito logicamente supportata e, dunque, insindacabile nella specie
che vale a rendere ininfluente il richiamo alla disciplina regionale invocata dalla ricorrente a
proposito della quale si è già peraltro puntualizzato che la natura della precarietà del
manufatto essere accertata tenendo conto delle caratteristiche strutturali (Sez. 3, Sentenza n.
16492 del 16/03/2010 Rv. 246771).
Corretta appare la motivazione incentrata sulla natura formale del reato per quanto concerne il
reato di cui all’alt 181 divo 42/04 in relazione agli orientamenti più volte espressi dalla Corte.
Si è effettivamente puntualizzato, infatti, che il reato previsto dall’art. 181 del d.lgs 22 gennaio
2004 n. 42, qualificabile come di pericolo astratto, non richiede ai fini della sua configurabilità
un effettivo pregiudizio per l’ambiente, essendo sufficiente l’esecuzione di interventi in assenza
di preventiva autorizzazione che siano astrattamente idonei ad arrecare nocumento al bene
giuridico tutelato (Sez. 3, Sentenza n. 6299 del 15/01/2013 Rv. 254493).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 25.10.2013

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