Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48599 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48599 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASSA ANGELO N. IL 21/06/1983
avverso la sentenza n. 14043/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 05/11/2015

22959/15 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza del la CORTE D’APPELLO DI NAPOLI che in
data 17.10.2014 confermava la sua condanna (27.11.08) per reato di resistenza

prescrizione in ragione della contestata e ritenuta recidiva infraquinquennale,
ricorre per cassazione l’imputato ANGELO MASSA riproponendo l’eccezione di
prescrizione intervenuta prima della sentenza d’appello: deduce che anche per
lui il termine massimo sarebbe stato di sette anni sei mesi.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
manifestamente infondato: in ragione della contestata recidiva qualificata
correttamente la Corte ha considerato il termine di maggior favore, posto che
con la precedente disciplina il limite edittale massimo (cinque anni) collocava il
reato nel segmento superiore a quello indicato dal ricorrente. Né può ‘comporsi’
la disciplina applicabile con parti delle diverse normative.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 5.11.2015

consumato in concorso con altre persone il 3.12.2005, escludendo l’intervenuta

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