Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48598 del 25/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48598 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROJAS ALVARADO JOHNNY ALBERTO N. IL 10/08/1966
avverso la sentenza n. 4261/2011 TRIBUNALE di MILANO, del
20/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 25/09/2013
Osserva
Propone impugnazione (erroneamente denominata appello e diretta alla Corte di
Appello di Milano ma correttamente qui trasmessa ai sensi degli artt. 568, ultimo
comma e 593 ultimo comma c.p.p.), il difensore di fiducia di Rojas Alvarado Johnny
Alberto avverso la sentenza emessa in data 20.7.2011 dal Giudice monocratico del
Tribunale di Milano con cui il predetto veniva riconosciuto colpevole del reato di cui
all’art. 113 comma 13° C.d.S. e condannato alla pena di C 2.500,00 di ammenda.
Deduce la mancata notifica del decreto di citazione diretta al difensore (nominato
Il ricorso è inammissibile essendo stato presentato da difensore (avv. Valentina
Ciaramella del Foro di Milano) che non risulta iscritto nell’albo speciale dei
patrocinanti in cassazione (art. 613, 1° comma c.p.p.).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, i1 . 91.2013
d’ufficio).