Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48598 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48598 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IZZO FRANCESCO N. IL 10/12/1981
avverso la sentenza n. 11443/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 05/11/2015
,
l
22957/15 RG
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ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di NAPOLI che in data
9.1.2015 confermava la sua condanna per reato ex art. 73 dPR 309/90, ricorre
applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in
relazione alla concreta dinamica del fatto ed al ruolo dell’imputato quale
concorrente nello spaccio.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti e in realtà anche manifestamente infondato.
Prospetta infatti – a fronte di un duplice conforme specifico apprezzamento in
fatto dei due Giudici del merito, sorretto da motivazione non apparente ed
immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai
sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. – deduzioni difensive che si risolvono nella
mera sollecitazione ad una diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede
di legittimità. Al tempo stesso delinea un ‘diverso’ ruolo dell’imputato nella
vicenda che tuttavia già nella prospettazione offerta risulta del tutto compatibile
con l’imputazione come concretamente delineata.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5.11.2015
per cassazione l’imputato FRANCESCO IZZO, enunciando motivo di erronea