Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48596 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48596 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALBERELLI CAMILLO N. IL 01/05/1974
avverso la sentenza n. 11211/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
19/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 05/11/2015

22947/15 RG

1

4

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di ROMA che in data
19.9.14 confermava la sua condanna per reato di calunnia, ricorre per

notificazione per l’udienza del 19.9.14, vizi della motivazione e mancata
assunzione di prova decisiva.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile.
L’eccezione di nullità della notificazione è tardiva, non trattandosi di
omessa notifica, e insuperabilmente generica nella sua prospettazione (risulta
agli atti – nomina 14.1.09, decreti citazione, intestazione sentenze – domicilio
indicato ma mai ‘dichiarato’ : Sez.5 sent. 41178/14).
Il motivo relativo alla motivazione è diverso da quelli consentiti
svolgendo censure di merito a fronte di deliberazione conforme in primo e
secondo grado sorretta da motivazione specifica sulla ricostruzione dei fatti; ciò
anche in relazione alla richiesta perizia sulla dinamica dell’incidente (le
motivazioni nei due gradi spiegando efficacemente la sufficienza delle prove orali
e documentali acquisite).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5.11.2015

cassazione l’imputato CAMILLO ALBERELLI enunciando motivi di nullità della

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