Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48595 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48595 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MARTINO SALVATORE N. IL 22/09/1968
avverso la sentenza n. 7898/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 05/11/2015

22944/15 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI che in
data 12.12.2014 confermava la sua condanna per reato ex art. 73 dPR 309/90,

“insufficienza” della motivazione sulla conferma della pena.

2.

Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo

enunciato non è tra quelli indicati dalla lettera E dell’art. 606 comma 1 c.p.p..
Consegue la condanna del la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 5.11.2015

ricorre per cassazione l’imputato SALVATORE DI MARTINO, enunciando motivo di

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