Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48593 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48593 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

Dott. CARLO CITTERIO
Dott. ORLANDO VILLONI
Dott. ANGELO CAPOZZI
Dott. EMANUELE DI SALVO

– Rel. Consigliere –

à9V;

REGISTRO GENERALE
– Consigliere – N. 22910/2015

– Consigliere – Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ISAIA MARIANO N. IL 04/01/1975
CELENTANO LORENZO N. IL 03/05/1995
GARGIULO DOMENICO N. IL 05/10/1990
avverso la sentenza n. 6306/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 05/11/2015


22910/15 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di NAPOLI che in data
15.10.2014 confermava la LORO condanna per reato ex art. 73 dPR 309/90,

GARGIULO DOMENICO.
Due gli atti di ricorso, entrambi redatti dall’avv. Carlo Ercolino.
Per Gargiulo si deduce violazione di legge per il diniego delle
attenuanti generiche.
Per Isaia e Celentano sono enunciati motivi di violazione di legge e
vizi della motivazione sulla disposta confisca ex art. 12-sexies legge 356/92.

2. Il primo ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti svolgendo censure di merito a fronte di specifica
motivazione.
Gli altri due ricorsi sono ugualmente inammissibili perchè i due motivi
ripropongono versioni in fatto che sono state espressamente prese in
considerazione dalla Corte d’appello e disattese con motivazione specifica
(penultima e ultima pagina della sentenza d’appello).
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 5.11.2015

ricorrono per cassazione gli imputati ISAIAMARIANO, CELENTANO LORENZO,

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