Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48592 del 25/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 48592 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AIELLO FABIO N. IL 11/07/1968
avverso la sentenza n. 3062/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
07/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 25/09/2013

a
(

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Aiello Fabio in ordine al delitto di cui agli
articoli 624 bis, 625 n.4 c.p., ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per
illogicità della motivazione con riferimento alla mancata

esclusione della recidiva contestata ai sensi dell’art.606
co.1 lett.e)) c.p.p..
Il ricorso è inammissibile,

ex articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
La Corte di appello di Genova ha invero adeguatamente ed
esaustivamente motivato in ordine alla sussistenza della
contestata recidiva, ritenendola giustificata dalla
sussistenza di ben venticinque condanne per reati di furto
e di altre condanne per reati di ricettazione, resistenza
a pubblico ufficiale e porto di armi. Sulla base di tali
elementi la Corte territoriale ha ritenuto più intensa la
pericolosità dell’imputato che si è mostrato indifferente
all’efficacia dissuasiva delle condanne inflitte e
sorretto da una forte determinazione criminosa.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

ti

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento
a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.

Così deciso in Roma il 25 settembre 2013

F

r

ons gli e est

.1 icetta

(

rinelli

Il Pridente
Cla

D’

I

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA