Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48591 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48591 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
DURANTE Diego, nato a Napoli il 15/09/1977,
avverso la sentenza del 29/09/2014 della Corte di Appello di Napoli;
udita la relazione del presidente Giacomo Paoloni.

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Napoli ha confermato in
punto di responsabilità la sentenza del g.i.p. del Tribunale di Napoli, che all’esito di
giudizio abbreviato ha riconosciuto Diego Durante colpevole del reato di detenzione
illecita per fini di vendita di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish (per
complessive 70.000 singole dosi per medio assuntore), mitigando tuttavia il trattamento
sanzionatorio (esclusa la continuazione tra la duplice condotta di detenzione e trasporto
della droga in origine ritenuta) e riducendo la pena, con la già esclusa aggravante di cui
all’art. 80 comma 2 L.S. e la rilevata ininfluenza della contestata recidiva, a tre anni e
otto mesi di reclusione ed euro 18.666,00.
Contro tale sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo violazione di legge (artt. 133, 62 bis c.p.) e difetto e illogicità
della motivazione in rapporto alla eccessività della pena inflitta al prevenuto (la sentenza
di appello si è limitata a rinviare alla decisione di primo grado) e alla mancata

Data Udienza: 05/11/2015

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concessione delle attenuanti generiche, pu ampiamente giustificate dalla confessione
degli addebiti resa dal Durante.
Il ricorso è inammissibile per genericità e indeducibilità delle indicate censure, che
investono un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso
all’esclusiva valutazione del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimità,
allorché detta valutazione sia sorretta da lineare e non illogica enunciazione del percorso
giustificativo della decisione in punto di pena. Ciò è quel che deve constatarsi per

determinazione della pena (ridotta per effetto della esclusione della continuazione), in
particolare segnalando -in uno alla oggettiva gravità dell’illecito contegno dell’imputato
attestato dalla cospicua quantità di sostanza stupefacente sequestrata in suo possessol’irrilevanza (per gli effetti di cui all’art. 62 bis c.p.) della confessione resa dal Durante,
avuto riguardo alla concludenza e univocità delle prove acquisite nei suoi confronti
(“l’apporto contributivo all’accertamento dei fatti determinato dalla confessione del
soggetto, non ha avuto alcuna incidenza né sulle indagini, né sul processo…”).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi
equo determinare nella misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Roma, 5 novembre 2015
Il Presidente stensore
Giacomo aoloni

l’impugnata sentenza di appello, che ha adeguatamente enunciato le ragioni della

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