Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4859 del 21/10/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4859 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FIORITO VITO n. 15/5/1957
avverso l’ordinanza del 140/2014 del 26/2/2014 della Corte di Appello di Catania
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Dott. LUIGI
RIELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Catania con ordinanza del 26 febbraio 2014 dichiarava
inammissibile l’istanza di ricusazione proposta da Fiorito Vito nei confronti del
giudice Dorotea Catena, giudice monocratico del Tribunale di Catania. Secondo il
Fiorito, vi era innanzitutto incompatibilità in quando il giudice Catena,
assegnataria di un processo per calunnia a carico del ricorrente, aveva emesso
decreto di archiviazione nei confronti del soggetto asseritamente calunniato.
Inoltre ricorreva l’ipotesi di ricusazione della inimicizia grave e dell’interesse nel
procedimento in conseguenza dell’esposto disciplinare presentato dal medesimo
ricorrente.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso con atto a propria firma Fiorito
Vito. Quanto alla ipotesi di inimicizia grave, rileva che erroneamente la Corte non
ha tenuto conto del fatto che la archiviazione rappresentava un atto di inimicizia
e parzialità nei confronti del ricorrente, in particolare segno di una inimicizia
maturata all’esterno del processo, e che la archiviazione era assolutamente
erronea. Allo stesso modo, la adesione alla erronea decisione rappresenta la
ragione di interesse del magistrato ricusato nel procedimento. Ritiene, infine, che

Data Udienza: 21/10/2014

sia dimostrata la incompatibilità per aver il giudice ricusato già espresso in un altro
procedimento una valutazione di merito su un fatto identico.
Il procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
Correttamente la Corte d’Appello ha valutato che non si è nè in presenza di
attività processuali del medesimo giudice che integrino una delle tassative ipotesi
di incompatibilità previste per legge, né risulta alcuna circostanza che faccia

pregresso svolgimento delle attività giurisdizionali cui la parte fa riferimento, nè
risultando affatto modalità anomale di esercizio dell’attività giurisdizionale.
Valutati i motivi della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata
nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma così deciso il 21 ottobre 2014
Il Consigli e estensore

il Presidente

escludere il regolare esercizio della giurisdizione non essendo significativo il

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