Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48589 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48589 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MALASPINA MARCO N. IL 25/04/1983
avverso la sentenza n. 395/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
15/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 25/09/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Malaspina Marco avverso la sentenza
emessa in data 15.3.2012 dalla Corte di Appello di Torino che confermava quella resa
in data 29.5.2009 dal Tribunale di Mondovì che aveva condannato il predetto alla
pena di giorni 20 di arresto ed C 1.000,00 di ammenda con sostituzione della pena
detentiva con quella pecuniaria oltre alla sospensione della patente di guida per la
durata di un anno per il reato di cui all’art. 186 commi 1 e 2 lett. C) e comma 2 bis

Denunzia la violazione di legge, assumendo che il valore alcolemico accertato di gli
1,56 non rientrava nell’ipotesi di cui alla lett. alla mancata applicazione del giudizio di
bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti previste dal 10 comma dell’art.
186 cit..
E’ stata depositata una memoria nell’interesse del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate ed
aspecifiche.
E’ palese la sostanziale aspecificità dei motivi che han riproposto in questa sede
pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale
e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed
assolutamente plausibile.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. H, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Peraltro, come già osservato dal Giudice a quo, sulle argomentazioni a base delle
censure prospettate, questa Corte si è già pronunciata in termini che qui si
ribadiscono.
Quanto alla prima, è stato affermato che in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini
del superamento delle soglie di punibilità stabilite dall’art. 186, comma secondo, lett.
a), b) e c), cod. strada, “assumono rilievo anche i valori centesimali. (Nella specie, in
presenza del rilievo di un tasso alcoolemico pari ad 1,56, la Corte ha ritenuto che
ricorresse la fattispecie di cui alla lettera c) della suddetta norma)” (Sez. IV, n.
32055 del 7.7.2010, Rv. 248200).

2

C.d.S..

Quanto alla seconda doglianza, è stato affermato che “Le diverse fattispecie
introdotte, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del secondo comma dell’art. 186
cod. strada dal D.L. n. 117 del 2007, costituiscono autonome ipotesi incriminatrici,
come emerge dalla previsione di pene differenziate in ragione della diversità del tasso
alcolimetrico accertato” (Sez. IV, n. 45122 del 6.11.2008, Rv. 241763 e successive
conformi).
L’invocata prescrizione è preclusa dall’inammissibilità del ricorso.

la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25.9.2013

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,

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