Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48589 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48589 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARBUTO ABRAMO N. IL 24/06/1961
MARESCA DOMENICO N. IL 21/12/A961V 7 gMii
avverso la sentenza n. 6610/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 05/11/2015

22891/15 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI che in
data 12.12.2014 confermava la condanna di ABRAMO BARBATO e DOMENICO

enunciando motivo di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

2. I ricorsi sono originariamente inammissibili, perché il comune
motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano
specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata
(confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p.,
perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009 e
Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009).
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5.11.2015

MARESCA per reati ex art. 73 dPR 309/90, ricorrono per cassazione gli imputati,

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