Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48588 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48588 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASSERI FEDERICO N. IL 06/11/1989
avverso la sentenza n. 1700/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
18/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 25/09/2013

11 Casseri
Motivi della decisione

Il ricorso in epigrafe proposto dall’imputato avverso la sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186 del codice della strada
è manifestamente infondato e quindi inammissibile. Né la memoria, peraltro tardiva,
introduce argomenti rilevanti.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi

palesemente false poiché non emerge che essi fossero presenti ed inoltre la loro
narrazione e vaga e neppure supportata da alcuna consonante dichiarazione resa
dall’imputato nel corso del controllo.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.

Roma 25 settembre 2013

logico-giuridici: in particolare si argomenta che le dichiarazioni dei testi a difesa sono

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