Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48588 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48588 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO
Data Udienza: 05/11/2015

ORDINANZA

– Presidente – Rel. Consigliere – Consigliere – Consigliere – Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAIMONDO ALFONSO N. IL 30/08/1963
avverso la sentenza n. 738/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

REGISTRO GENERALE
N. 22883/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIACOMO PAOLONI
Dott. CARLO CITTERIO
Dott. ORLANDO VILLONI
Dott. ANGELO CAPOZZI
EMANUELE DI SALVO
Dott.

22883/15 RG

4

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che in data
12.1.2015 confermava la sua condanna per reato di evasione, ricorre per

motivazione (606.1 lett. e c.p.p.) in relazione alla dedotta sussistenza dello stato
di necessità.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa
valutazione, del tutto preclusa in questa sede di legittimità. In particolare la
Corte d’appello, rilevata la recidiva specifica, ha escluso sussistesse “prova
alcuna” di un grave pericolo per la salute della compagna incinta e, comunque,
che l’allontanamento dall’abitazione fosse l’unica azione possibile per l’imputato.
Le censure del ricorso sono tutte in fatto e sollecitano un approfondito riesame
del materiale probatorio che, oltretutto nei termini in cui è proposto (stante
anche la genericissima enunciazione dei vizi di motivazione indicati nella rubrica
del motivo), è del tutto precluso in questa sede.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5.11.2015

cassazione l’imputato ALFONSO RAIMONDO, enunciando motivo di vizi della

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