Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48587 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48587 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARBARO GIUSEPPE N. IL 26/03/1989
avverso la sentenza n. 1939/2010 TRIBUNALE di TORINO, del
14/07/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 25/09/2013

Osserva
Propone impugnazione (qualificata appello come tale dichiarato inammissibile ex artt.
568, ult. comma e 593 ult. comma c.p.p. con ordinanza del 14.3.2012 della Corte di
Appello di Torino che ne ordinava la trasmissione a questa Corte) il difensore di
fiducia do Barbaro Giuseppe avverso la sentenza emessa in data 14.7.2010 dal
Giudice monocratico del Tribunale di Torino che lo ha condannato alla pena di C
2.000,00 di ammenda per il reato di guida senza patente.
Si duole dell’eccessività della pena inflitta.

presentato da difensore (avv. Katiuscia Ossola del foro di Torino) che non risulta
iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in cassazione (art. 613, 1° comma c.p.p.).
Invero il ricorso è inammissibile, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p. perché il
motivo addotto è privo del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione
impugnata, né rappresentazione di alcun parametro giustificativo di un trattamento
sanzionatorio più benevolo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25.9.2013

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi aspecifici ed essendo stato

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