Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48587 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48587 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BATTAGLIO LUCA parte offesa nel procedimento
c/
VENTURA ROBERTO N. IL 27/07/1945
avverso l’ordinanza n. 2801/2015 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
13/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 05/11/2015
22806/15 RG 1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il GIP di Torino, in esito all’udienza camerale partecipata del
13.3.15, ha deliberato ordinanza che dichiarava inammissibile l’opposizione di
disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di Roberto Ventura,
accogliendo la richiesta del pubblico ministero delle cui condivise ragioni dava
conto.
2.
Ricorre il difensore nell’interesse di Battaglio, lamentando
violazione del contraddittorio in ragione della (postuma) dichiarazione di
inammissibilità della sua opposizione, non contestando di aver partecipato alla
camera di consiglio, svolgendo le proprie difese.
3. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
manifestamente infondato.
E’ mero artificio dialettico affermare che, dopo la partecipazione
all’udienza camerale e lo svolgimento delle proprie difese, la successiva
dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione per mancanza di legittimazione
avrebbe recato pregiudizio originario al contraddittorio.
Il contraddittorio si è pacificamente svolto e il ricorso per cassazione
non è, per volontà del legislatore, consentito in relazione al contenuto
dell’ordinanza che delibera l’archiviazione.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 5.11.2015
Luca Battaglio in quanto non persona offesa del ritenuto reato ex art. 373 c.p. e