Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48586 del 05/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 48586 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LONGO RENATO N. IL 19/02/1956
avverso la sentenza n. 4526/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
06/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 05/11/2015

22800/15 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino che in data
6.2.15 confermava la sua condanna per reato ex art. 73 dpr 309/90, ricorre per

vizi alternativi della motivazione sui punti dell’affermata responsabilità penale,
della recidiva, delle generiche e dell’entità della pena.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché i motivi sono
diversi da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa
valutazione, del tutto preclusa in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5.11.2015

cassazione l’imputato RENATO LONGO, enunciando motivi di violazione di legge e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA