Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48585 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48585 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PUPPO FRANCO N. IL 01/10/1978
avverso la sentenza n. 1584/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
19/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

(?r

Data Udienza: 25/09/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Puppo Franco avverso la sentenza
emessa in data 19.10.2011 dalla Corte di Appello di Trieste che confermava quella
resa in data 20.5.2010 dal Tribunale di Udine che aveva condannato il predetto alla
pena di mesi tre di arresto ed C 2.000 di ammenda con sostituzione della pena
detentiva con quella pecuniaria oltre alla sospensione della patente di guida per la
durata di anni uno e mesi sei per il reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. C) e comma
2 bis C.d.S..

responsabilità, ribadita dalla Corte territoriale, a fronte dello specifico motivo di
appello, sulla scorta dell’esito del solo test alcolimetrico.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata ed
aspecifica.
E’ palese la sostanziale aspecificità della censura mossa che han riproposto in questa
sede pedissequamente la medesima doglianza rappresentata dinanzi alla Corte
territoriale e da quel giudice disattesa con motivazione ampia e congrua, immune da
vizi ed assolutamente plausibile.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
E’ vero che ai fini della contestazione del reato di cui all’art. 186 cod. strada, anche
dopo le modifiche introdotte dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, lo stato di ebbrezza del
conducente del veicolo può essere provato con qualsiasi mezzo e non
necessariamente attraverso il test alcolimetrico previsto dal regolamento di
attuazione dello stesso codice, ma questo rappresenta un percorso probatorio
alternativo e supplementare, rappresentando comunque l’accertamento strumentale,
proprio a seguito delle modifiche apportate all’art. 186 cod. strada dall’art. 4 comma
primo, lett. d) D.L. n. 92 del 2008, conv. con mod. in L. n. 125 del 2008, un metodo
di accertamento dello stato di ebbrezza privilegiato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
2

Denunzia la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla penale

ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così d ciso in Roma, il 25.9.2013

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