Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48585 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48585 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOSIO OTTAVIO N. IL 08/12/1958
avverso la sentenza n. 7104/2014 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del
24/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 05/11/2015
22790/15 RG 1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata ex art. 444 c.p.p. dal
Tribunale di BERGAMO in data 24.2.15 per reato EX ART. 73 DPR 309/90, ricorre
l’imputato OTTAVIO BOSIO, enunciando vizi di motivazione per la mancata applicazione
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è diverso da quelli
consentiti. Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e
comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal
capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione
giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. (sufficiente a dar conto dell’avvenuta
pertinente delibazione, da ultimo SU sent. 18374/2013) per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai
fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006).
Del resto, le censure svolte sono assertive, non indicando quali elementi
determinanti ad imporre il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sarebbero stati pretermessi:
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