Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48584 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48584 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 25/09/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIZZAMIGLIO ROBERTO N. IL 06/09/1968
avverso la sentenza n. 1293/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
09/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

o)41

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Pizzamiglio Roberto avverso la
sentenza emessa in data 9.1.2012 dalla Corte di Appello di Trieste che confermava
quella resa in data 21.5.2010 dal Tribunale di Gorizia, che aveva condannato il
predetto alla pena di mesi uno, giorni quindici di arresto ed C 1.500 di ammenda con
sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria oltre alla sospensione della
patente di guida per la durata di mesi otto, per il reato di cui all’art. 186 II (lett. b) e
IV comma C.d.S. (1,42 g/I e 1,33 g/1)..

applicazione dell’art. 62 bis c.p., nonostante la penale incensuratezza dell’imputato.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata ed
aspecifica.
E’ palese la sostanziale aspecificità della censura mossa che han riproposto in questa
sede pedissequamente la medesima doglianza rappresentata dinanzi alla Corte
territoriale e da quel giudice disattesa con motivazione ampia e congrua, immune da
vizi ed assolutamente plausibile.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Peraltro, la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto
lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che
“ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice
può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen.,
quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del
beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o
all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal
senso” (Cass. pen. Sez. II, n. 3609 del 18.1.2011, Rv. 249163): e la motivazione
addotta dalla Corte territoriale sul punto è del tutto esaustiva nonché esente da
qualsiasi vizio logico o giuridico.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
2

Denunzia la violazione di legge in ordine all’art. 133 c.p. in relazione alla mancata

ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 25.9.2013

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