Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48582 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48582 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONFILIO CORRADO N. IL 27/03/1973
avverso la sentenza n. 966/2011 TRIB.SEZ.DIST. di DESIO, del
22/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 25/09/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Bonfilio Corrado avverso la sentenza
emessa in data 22.11.2011 dal Giudice monocratico del Tribunale di Monza-Sezione
distaccata di Desio che condannava il predetto alla pena di C 3.000,00 di ammenda
per il reato di guida senza patente.
Si duole del mancato contenimento della pena nel minimo edittale.
Invero il ricorso è inammissibile, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p. perché i
motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione

rappresentazione di alcun parametro giustificativo di un trattamento sanzionatorio
più benevolo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25.9.2013

della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata, né

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