Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4858 del 21/10/2014

Penale Sent. Sez. 6 Num. 4858 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A.
B.B.
C.C.
avverso l’ordinanza del 14/2014 del 23/4/2014 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI
ASTI
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
V
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. EDUARDO SCARDACCIONE che
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del Riesame di Asti con ordinanza del 23 aprile 2014 confermava
parzialmente nei confronti dì A.A., B.B. e C.C.
il decreto di sequestro preventivo emesso il 4 aprile 2014 dal gip del medesimo
Tribunale in riferimento al reato di peculato per il quale era indagato B.B., rispettivamente coniuge e padre. La conferma riguardava gli immobili
acquistati in epoca più recente.
Rilevava il Tribunale che
– si procede nei confronti del B.B. perché, quale dirigente della ATC di
Asti, si era impossessato di rilevanti somme la cui entità era confermata dalla
stessa condotta del B.B. che, dopo la scoperta degli ammanchi, aveva già
restituito spontaneamente la somma di euro 800000.

Data Udienza: 21/10/2014

– Il pubblico ministero aveva richiesto il sequestro di beni e somme sui conti
correnti per impedire che l’indagato “aggravi le conseguenze de/reato, trasferendo
altrove od occultando il denaro e alienando gli immobili”.
– I motivi sui quali è fondata l’impugnazione consistono nella capacità
economica della famiglia tale da consentire gli acquisti dei beni in questione,
nonché nella condizione di capienza del patrimonio dell’indagato e, comunque,
nell’essere stato superato il limite del sequestro che non può andare oltre il
corrispettivo del profitto.

di responsabilità da parte del!’ indagato, i beni sequestrati – intestati ai congiunti
ma in effettiva disponibilità dell’indagato – rientrano nel possibile ambito della
confisca per equivalente.
– Ricorre anche un concreto pericolo di aggravamento delle conseguenze del
reato dimostrato da recenti operazioni finanziarie.
Pertanto ha confermato il sequestro dei soli beni per i quali, in ragione del
costo e del periodo di acquisto, non può ritenersi la sussistenza di lecita
provenienza dei fondi per acquisirli.
A.A., B.B. e C.C. propongono ricorso con
atto a firma del proprio difensore.
Con unico motivo, osservano che:
“la motivazione appare alquanto lacunosa ed erronea in punto di fatto sotto
diversi profili”; non vi è elemento che dimostri il tentativo di manovre finanziarie
dell’indagato al fine di eludere provvedimenti di sequestro e/o di confisca; non vi
è prova che i beni di proprietà delle ricorrenti siano pertinenti al reato contestato;
non si è tenuto conto dei redditi elevati del B.B.; non è dimostrata la
pertinenza tra il prezzo del reato e le somme utilizzate per l’acquisto degli
immobili.
Il ricorso è inammissibile.
Premesso che, ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen,. il ricorso per cassazione
in materia di misure cautelari reali è consentito soltanto per il vizio di violazione
di legge, in cui rientra la totale carenza o mera apparenza della motivazione stessa
quale caso di nullità ai sensi dell’art. 125 cod. proc. pen. , nel caso di specie in
parte il motivo sviluppa questioni in tema di “carenza” di motivazione, come detto
non ammissibili in questa sede, e per altra parte afferma regole non corrette.
Innanzitutto, in presenza di una ipotesi di sequestro per equivalente, non rileva
affatto il rapporto fra il prezzo del reato per il quale si procede e le somme utilizzate
per l’acquisto degli immobili ma si discute, in generale, delle disponibilità
economiche non giustificate dai redditi apparenti dell’indagato e dei suoi
intestatari. Per il resto, i ricorrenti si dolgono testualmente di profili di

– Essendo pacifica la sussistenza di indizi del reato, a fronte dell’ammissione

inadeguatezza della motivazione, così sviluppando motivi non consentiti per le
ragioni già dette.
Valutate le ragioni della inammissibilità la sanzione pecuniaria va determinata
nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuna di quella della somma di C 1.000,00 in favore della

Cassa delle Ammende.

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