Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48578 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48578 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI TOMMASO GIUSEPPE N. IL 20/03/1965
avverso la sentenza n. 14756/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del
06/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 05/11/2015

22717/15 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di TORINO che in data
6.2.2015 confermava la sua condanna per reato ex art. 73 dPR 309/90

TOMMASO enunciando motivo di violazione di legge e manifesta illogicità della
motivazione.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa
valutazione, del tutto preclusa in questa sede di legittimità (anche la deduzione
in diritto svolta da ultimo in ricorso presuppone infatti una specifica ricostruzione
del fatto in termini differenti da quelli argomentati dalla Corte, che ha definito
generico il contesto in fatto riferito dalla versione difensiva).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5.11.2015

(rideterminando la pena), ricorre per cassazione l’imputato GIUSEPPE DI

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