Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48577 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48577 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MULAS ANGELO ASSUNTO N. IL 15/08/1931
avverso la sentenza n. 20/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 04/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 05/11/2015

22713/15 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di CAGLIARI/SASSARI
che in data 4.12.2014 dichiarava la prescrizione del reato di calunnia per il quale

ricorre per cassazione ANGELO ASSUNTO MULAS, enunciando motivi di
manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione di
responsabilità anche ai fini civili e mancata assunzione di prove orali su punti
asseritamente determinanti.

2.

Il ricorso va dichiarato inammissibile. La Corte d’appello ha

espresso condivisione degli apprezzamenti probatori del Tribunale, di cui ha dato
ampio conto, per confermare l’affermazione di responsabilità colpevolezza ai fini
civili originariamente inammissibile, negando rilievo determinante alle
complessive prospettazioni alternative difensive.
Il primo motivo svolge censure di fatto.
Il secondo motivo è del tutto generico, laddove non permette alla
Corte di apprezzare la decisività (almeno sul piano logico) delle prove non
accolte dal Tribunale (tra l’altro neppure deducendo se si fosse trattato di
richiesta ex art. 507 c.p.p., ovvero di tempestive richieste originarie in sede di
ammissione delle prove.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5.11.2015

era stato condannato in primo grado e confermava la sua condanna ai fini civili,

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