Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48576 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48576 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MISSAOUI WAHID N. IL 26/06/1981
avverso la sentenza n. 2407/2014 GIP TRIBUNALE di PERUGIA, del
25/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 05/11/2015
•
4
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il GIP del Tribunale di Perugia, su richiesta dell’imputato
concordata con il PM, ha applicato a Missaoui Wahid ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la
pena di due anni e sei mesi di reclusione ed C 20.000,00 di multa per il reato di cessione continuata a minorenni di sostanze stupefacenti dei tipi hashish e marijuana (artt. 73, comma 4 e
80 lett. a] e g] d.P.R. n. 309 del 1990).
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di
questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez.
U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 novemb 2015
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine all’omessa verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.