Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48574 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48574 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OLIVIERI ANGELO N. IL 18/01/1964
avverso la sentenza n. 1593/2014 GIP TRIBUNALE di COMO, del
31/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 05/11/2015
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il GIP del Tribunale di Como, su richiesta dell’imputato
concordata con il PM, ha applicato ad Oliveri Angelo ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la
pena di due anni e sei mesi di reclusione ed C 20.000,00 di multa a titolo di concorso nella cessione di sostanze stupefacenti del tipo hashish e nella detenzione a fini spaccio di cocaina (artt.
110 cod. pen., 73 comma 1 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990, capi 18 e 19 dell’imputazione).
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di
questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez.
U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 novem ire 2015
Il consig
Orl
eseisore
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Vil
•
Il Pre idente
Giaco o Paoloni
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo mancanza della
motivazione in ordine all’omessa verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen.