Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48573 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48573 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI GENOVA MAURIZIO N. IL 06/06/1965
avverso la sentenza n. 3225/2015 TRIBUNALE di ROMA, del
23/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 05/11/2015

22682/15 RG

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata ex art. 444 c.p.p. dal
Tribunale di ROMA in data 23.3.15 per reato ex art. 73 dPR 309/90, ricorre MAURIZIO DI
GENOVA a mezzo del difensore avv. G. Tognozzi, enunciando vizi di motivazione per la
mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p..

consentiti [in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata
con una succinta descrizione del fatto – anche deducibile dal capo d’imputazione -, con
l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art.
129 c.p.p. – sufficiente a dar conto dell’avvenuta pertinente delibazione, da ultimo SU
sent. 18374/2013 – per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.
(Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006)],

che manifestamente infondato (vi è

motivazione specifica al caso), che generico [le censure svolte sono assertive, non
indicando quali elementi determinanti ad imporre il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
sarebbero stati pretermessi: ciò, nonostante <> (SU sent. 25939/13)].
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende, equa al caso.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5.11.15

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è sia diverso da quelli

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