Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48571 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48571 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUCIANI MASSIMO N. IL 25/09/1953 parte offesa nel procedimento
BRASILE ANTONIO parte offesa nel procedimento
c/
PERSONE DA IDENTIFICARE
avverso l’ordinanza n. 1012/2013 GIP TRIBUNALE di LIVORNO, del
26/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 05/11/2015

Motivi della decisione
Massimo Luciani e Antonio Brasile ricorrono, con atto sottoscritto dal difensore, avverso l’ordinanza emessa in esito a camera di consiglio dal GIP del Tribunale di Livorno in data apparente
del 26/01/2014 (recte e chiaramente: 26/01/2015, v. infra) con cui, previo rigetto dell’opposizione da essi proposta avverso la richiesta del PM, è stata disposta l’archiviazione del procedimento instaurato contro ignoti per l’ipotesi di reato di cui all’art. 323 cod. pen.

Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile perché proposto avverso ordinanza di
archiviazione emessa all’esito di camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen. ed i motivi in
cui esso si articola riguardano questioni attinenti da un lato un mero e irrilevante errore materiale e dall’altro il merito del procedimento e non già la violazione, pacificamente insussistente,
delle regole d’instaurazione del contraddittorio tra le parti, unica ragione che consente d’impugnare in cassazione tale tipologia di provvedimento.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 500,00 (cinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 500,00 (cinquecento) ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 novemb e2015
Il Presidente
Giacomo Paoloni

I ricorrenti deducono l’abnormità dell’ordinanza in primo luogo perché riportante una data incongrua rispetto alla riserva assunta dal giudice in data 14/01/2015 e poi perché trattasi di
atto asseritamente avulso dalla fase processuale propria.

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