Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4857 del 21/10/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4857 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

ALTEA CORRADO n. 13/8/1950
avverso l’ordinanza del 2/5/2014 della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI di
inammíssilità della ricusazione presentata nel procedimento iscritto al numero
839/14 R.G. Trib
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona della Dott.ssa M.
GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Cagliari con ordinanza del 2 maggio 2014 ha dichiarato
inammissibile la istanza di ricusazione presentata da Altea Corrado nei confronti
dei componenti il collegio del Tribunale innanzi al quale si svolge il processo rg.
839/14 a suo carico osservando che:
– la inammissibilità andava dichiarata innanzitutto per non essere stata
prodotta la ordinanza del 27 marzo 2014 del Tribunale procedente, laddove è
onere della parte ex articolo 41 1° comma cod. proc. pen. produrre i documenti
rilevanti per la decisione.
– La inammissibilità, inoltre, andava dichiarata in base alla valutazione delle
ragioni esposte dal ricorrente che ravvisava una causa di incompatibilità nell’avere
il giudice procedente emesso nella stessa fase un provvedimento in tema di misure

Data Udienza: 21/10/2014

cautelari. In tale ipotesi, difatti, il codice di rito non prevede alcuna causa di
incompatibilità.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso Altea Corrado deducendo
nell’ordine i seguenti motivi:
– innanzitutto il difetto di giurisdizione ovvero il difetto di competenza
funzionale del collegio di Corte di Appello che ha deciso sulla ricusazione in quanto
è una sezione civile e non penale; per le medesime ragioni afferma la inesistenza
giuridica del provvedimento impugnato; poi osserva che, a seguito della riforma

disposizione del codice che preveda decisioni de plano.
– Il ricorrente era impedito alla allegazione del documento in quanto
detenuto ma la Corte “ben poteva e doveva” acquisire il fascicolo in visione.
– Il provvedimento che, secondo il ricorrente, aveva causato la
incompatibilità era stato adottato prima dell’apertura del dibattimento, quindi in
una diversa fase processuale.
Il procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per essere tutti i motivi manifestamente infondati.
– Nessuna disposizione prevede un riparto di competenza tra uffici giudiziari
addetti al settore civile od al settore penale, per cui non è configurabile il vizio
dedotto.
– La affermazione che sia intervenuta l’abrogazione implicita di qualsiasi
previsione di decisione de plano è erronea non essendo tale forma di procedimento
incompatibile con il principio del contraddittorio laddove sia previsto per la totale
assenza delle condizioni di ammissibilità, come nel caso di specie. Né risulta che
vi sia stata alcuna attività istruttoria senza la partecipazione del ricorrente – come
il ricorso genericamente sostiene.
– È palese la violazione delle norme in tema di documentazione da allegare
alla dichiarazione di ricusazione.
– Non ricorre alcun caso di incompatibilità nel caso di specie. Si rammenta
che le ipotesi di incompatibilità del giudice per atti compiuti nel corso del
procedimento sono un numero chiuso e non è affatto prevista per il caso di giudice
del merito che, nella stessa fase processuale, si pronunzia in tema di misure
cautelari. Sul punto rileva anche l’errore del ricorso laddove afferma che l’ apertura
del dibattimento corrisponde ad un cambio di fase; è, invece, attività che si colloca
nella fase del giudizio così come la fase “predíbattimentale”.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata
nella misura di cui in dispositivo.

Qd,

di cui all’articolo 111 Cost., va ritenuta implicitamente abrogata qualsiasi

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma così deciso il 21 ottobre 2014
il Presidente

Il Consi ere estensore

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