Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48569 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48569 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COLLURA PAOLO N. IL 14/08/1977
avverso la sentenza n. 447/2015 TRIBUNALE di PALERMO, del
05/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 05/11/2015
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Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, su
richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Collura Paolo ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen. la pena di dieci mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti del tipo eroina, già contestata l’ipotesi del fatto di lieve entità di
cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile, atteso che, concordando con il PM la pena da applicare, l’imputato ha rinunziato a ogni deduzione concernente sia il
merito dell’imputazione sia la misura della pena.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 novemb
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo inosservanza ed
erronea applicazione della legge penale in riferimento all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.