Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48563 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48563 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STEPICI STEFANO N. IL 31/12/1980
avverso la sentenza n. 2269/2015 TRIBUNALE di MILANO, del
10/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 05/11/2015

Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano in composizione monocratica, su
richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Stepici Stefano ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen. la pena di sei mesi di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale,
danneggiamento e oltraggio (artt. 337, 635 cpv., 341-bis cod. pen.).

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile atteso che, concordando con il PM la pena da applicare, l’imputato ha rinunziato a ogni deduzione concernente sia il
merito dell’imputazione che la sua qualificazione giuridica, ritenuta corretta dal giudice e tale
da non costituire un accordo sull’imputazione.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 novembre 2015

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo che il reato di cui
all’art. 341-bis cod. pen. avrebbe dovuto essere ritenuto correttamente assorbito in quello più
grave di resistenza a pubblico ufficiale.

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