Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48560 del 05/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48560 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TARANTO
nei confronti di:
BALZO VINCENZO N. IL 05/08/1980
INGROSSO COSIMO N. IL 27/05/1959
SIMONETTI COSIMO N. IL 09/12/1981
SEBASTIO CATALDO N. IL 13/04/1978
SCIALPI COSIMO N. IL 16/10/1973
inoltre:
BALZO VINCENZO N. IL 05/08/1980
INGROSSO COSIMO N. IL 27/05/1959
SIMONETTI COSIMO N. IL 09/12/1981
SEBASTIO CATALDO N. IL 13/04/1978
SCIALPI COSIMO N. IL 16/10/1973
avverso la sentenza n. 6998/2012 TRIBUNALE di TARANTO, del
02/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 05/11/2015

Motivi della decisione

Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione da un lato gli imputati, che deducono la mancata valutazione da parte del giudice dell’eventuale sussistenza di elementi che
avrebbero consentito il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e dall’altro il PM,
che si duole: dell’avvenuta valutazione dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2 d.P.R. n. 309
del 1990 in realtà mai contestata; della carente motivazione in ordine all’ipotesi del fatto di lieve entità; dell’omessa considerazione dell’aggravante – questa ritualmente contestata – di cui
al comma 6 dell’art. 73.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di
questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez.
U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei
ricorrenti privati al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma
in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1600,00 (rnille~~.

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti privati al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1400,00 (mille
) ciascuno in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 5 novemb 2015

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, su
richiesta degli imputati concordata con il PM, ha applicato a Balzo Vincenzo, Ingrosso Cosimo,
Simonetti Cosimo, Sebastio Cataldo e Scialpi Cosimo ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. le
pene rispettive di un anno e sei mesi di reclusione ed C 4.000,00 di multa (Balzo, Scialpi,
Sebastio e Simonetti) ed un anno e otto mesi di reclusione ed C 4.600,00 di multa (Ingrosso)
per il reato di detenzione e cessione continuate di sostanze stupefacenti dei tipi eroina, cocaina
e metadone (artt. 81, 110, 112 cod. pen., 73 comma 1 e 6 d.P.R. n. 309 del 1990), ritenuta
l’ipotesi del fatto di lieve entità di cui al comma 5 art. 73 st. d.P.R. ed esclusa l’aggravante
dell’art. 80.

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