Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4856 del 21/10/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4856 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORRADO ELIO LUIGI N. IL 19/11/1948
avverso l’ordinanza n. 58/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
05/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
(•
lette/sectite le conclusioni del PG It. rtx_ i t Radmi« 55;1D:t F9- %–

Uditi difejor Avv.;

Data Udienza: 21/10/2014

RITENUTO IN FATTO
Corrado Elio ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello
di Firenze, in data 5-2-2014, con la quale è stata dichiarata inammissibile la
dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti del giudice monocratico del
Tribunale di Firenze, Marco Bouschard.
2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di
motivazione,in quanto illegittimamente la Corte d’appello ha motivato la
declaratoria di inammissibilità con il rilievo che alla dichiarazione di ricusazione
non era stata allegata documentazione alcuna. La causa di ricusazione è infatti
sorta e divenuta nota durante l’udienza e la dichiarazione di ricusazione è stata
ritualmente formulata prima del termine dell’udienza stessa, con conseguente
impossibilità di allegazione contestuale dei documenti. Il ricusante non ha poi
di allegare la documentazione nei tre giorni successivi
avuto modo
all’udienza,poiché il giudice ha disposto l’immediata trasmissione di tutti gli atti
processuali alla Corte d’appello. Ad ogni modo, quest’ultima, avendo a
disposizione gli atti del processo, disponeva di tutti gli elementi per decidere,
avendo anzi la possibilità di ravvisare ulteriori violazioni di legge da parte del
giudice ricusato, oltre a quelle già rappresentate nella dichiarazione di
ricusazione.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.
2.1.Le censure formulate sono state ribadite e ulteriormente argomentate con
memoria presentata il 15-10-2014.
3.Con requisitoria depositata il 7-7-2014 , il P.G. presso questa Corte ha chiesto
declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato, sebbene sia corretto l’asserto del ricorrente, secondo il
quale irritualmente il giudice ricusato ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte
d’appello. La presentazione della dichiarazione di ricusazione non comporta, infatti,
l’automatica sospensione del procedimento né una limitazione dei poteri del giudice
ricusato. Ne deriva che quest’ultimo può compiere non soltanto gli atti urgenti ma
ogni altro atto processuale e pronunciare- o concorrere a pronunciare-qualsiasi
provvedimento, esclusa la sentenza ( Cass. Sez. 2 , 11-12-1990, De Tommasi , Rv.
186849). Ciò a meno che il giudice competente a decidere sulla ricusazione disponga
la sospensione temporanea di ogni attività processuale ovvero la limitazione di

912i

1.

quest’ultima al compimento dei soli atti urgenti, a norma dell’art 41, comma 2, cod.
proc. pen. (C. cost. 1-4-1993 , n. 156, Giur. Cost. 1993 , 1177). Non è dunque
consentito al giudice ricusato, finché non ritiene di dover emettere sentenza, di
sospendere, anche solo di fatto, l’attività processuale, ragion per cui il giudice, nel
caso in disamina, a fronte della dichiarazione di ricusazione, avrebbe dovuto
procedere oltre nel giudizio, senza trasmettere gli atti alla Corte d’appello.
Quest’ultima avrebbe eventualmente potuto esercitare il potere di richiedere

2.L’irrituale trasmissione degli atti alla Corte d’appello, da parte del giudice
ricusato,non ha tuttavia inciso in alcun modo sul diritto – o sulla possibilità di fattodell’imputato di acquisire la documentazione da trasmettere al giudice superiore, a
corredo della dichiarazione di ricusazione. Assume infatti il ricorrente che la causa
di ricusazione sia sorta durante l’udienza. Tuttavia, tale asserto è smentito dalla —
non contestata — sintesi dei motivi di ricusazione contenuta nel provvedimento
impugnato, da cui si evince che la dichiarazione di ricusazione era stata proposta
perché, secondo il Corrado , il giudice non aveva adempiuto all’obbligo di inviare
alla Procura della Repubblica “apposita denuncia scritta” in ordine ad alcune ipotesi
di reato, asseritamente emerse da pronunce giudiziali irrevocabili, prodotte agli atti
del procedimento penale in corso a suo carico; non aveva provveduto su tre
richieste avanzate ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; aveva disatteso “le istanze
difensive di impedimento del difensore o di sua sostituzione con altro di fiducia”,
nonché l’istanza di disporre il rinvio chiesto dal difensore d’ufficio e il rinvio chiesto
per impedimento degli imputati; aveva leso il diritto di difesa di Corrado Linda, figlia
del ricorrente nonchè coimputata nel medesimo procedimento, per omessa notifica
della celebrazione “delle ultime udienze”. Trattasi pertanto di una pluralità di ragioni
insorte lungo tutto l’arco del processo pendente a carico del Corrado e non
nell’udienza in cui l’imputato ha proposto la dichiarazione di ricusazione. Ne deriva
che il ricorrente ha avuto la più ampia possibilità di preparare la documentazione
inerente alle ragioni della ricusazione, da presentare a corredo della relativa
dichiarazione. È pertanto irrilevante che il giudice, a fronte della presentazione della
dichiarazione di ricusazione, abbia disposto la trasmissione degli atti alla Corte
d’appello, perché ciò non ha esplicato alcuna influenza in merito alla possibilità, da
parte del ricusante, di disporre della documentazione necessaria, afferente a
provvedimenti o determinazioni del giudice già intervenuti in pregresso.
Correttamente pertanto la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile la

informazioni, ex art 41 comma 3, cod. proc. pen..

dichiarazione di ricusazione, per mancanza della documentazione a sostegno di essa.
Nè d’altronde ha pregio l’obiezione secondo la quale la Corte d’appello disponeva
comunque di tale documentazione, proprio perché trasmessagli, sia pure
irritualmente, dal giudice ricusato. La dichiarazione di ricusazione ha infatti carattere
rigorosamente formale, per quanto attiene sia ai termini che alle modalità di
presentazione e dunque anche all’ allegazione della documentazione a sostegno dei
motivi addotti dal proponente ( Cass. , Sez 1, 20-11-1996, De Persis, Rv. 206345). La
consideri la rigida perimetrazione dell’oggetto del giudizio di fronte alla Corte
d’appello, che è investita esclusivamente della cognizione delle ragioni addotte dal
ricusante, con conseguente espunzione dall’ambito del giudizio di ogni altra
risultanza, estranea all’area della tematica devolutale. Non può pertanto che essere
il ricorrente a selezionare e sottoporre alla corte d’appello gli atti ritenuti rilevanti ,
nella prospettazione da lui delineata, ai fini della ricusazione, senza che di ciò possa
farsi carico il giudice competente a decidere.
3.Correttamente poi il giudice a quo ha ritenuto preclusa la possibilità di attivare lo
strumento previsto dall’art. 41, comma 3, che consente alla corte d’appello di
richiedere informazioni, essendo il relativo potere circoscritto all’ipotesi in cui il
giudice competente a decidere abbia positivamente delibato l’ammissibilità
dell’istanza di ricusazione e sia pertanto transitato alla fase dell’esame del merito
(Cass. , Sez 6, n. 39902 del 10-10-2008, Rv. 241485).
Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

PQM
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 21-10-2014.

ratio di tale architettura concettuale si comprende, d’altronde, agevolmente, ove si

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