Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48559 del 02/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48559 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
L’AQUILA
nei confronti di:
COLAIUDA GIUSEPPE N. IL 29/04/1952
avverso la sentenza n. 900/2012 TRIBUNALE di L’AQUILA, del
19/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
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Data Udienza: 02/10/2013

FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale di L’Aquila con sentenza del 19/11/2012, all’esito di richiesta delle
parti ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pen., applicò nei confronti di Colaiuda
Giuseppe, imputato del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) del codice della
strada, la pena concordata dalle parti medesime, sostituita con l’equivalente
lavoro di pubblica utilità, disponendo sospendersi la patente di guida per la

2. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di L’Aquila proponeva ricorso
per cassazione denunziando che, in violazione della lett. c) del predetto art. 186,
la sospensione della patente di guida non poteva avere durata inferiore ad un
anno; inoltre, non constava la ragione del perché, senza che risultasse accertata
la proprietà del mezzo a persona estranea alla commissione del fatto, non era
stata disposta la confisca dell’autovettura.

3. La censura è fondata.
Come noto è sottratta alla disponibilità delle parti l’applicazione e quantificazione
delle sanzioni amministrative previste dalla legge (oltreché, peraltro, di quelle
accessorie), trattandosi di àmbito decisionale devoluto integralmente al giudice
(cfr., fra le tante, Cass. Sez. IV, 17/12/2010, n. 2631; 11/11/2010, n. 114;
21/9/2007, n. 38552; 6/6/2007, n. 36150).
Dopo la novella operata con la I. n. 120/2010 anche la confisca di cui qui si
discorre ha assunto natura amministrativa, permanendone, tuttavia,
l’obbligatorietà; con la conseguenza che il giudice con la sentenza di
patteggiamento è tenuto a disporla, ricorrendone i presupposti (Sez. IV,
6/10/2010, n. 41080; Sez. IV, 24/11/2010, n. 170/2011; 25/11/2010, Rv.
249071).
La natura di sanzione amministrativa fa escludere che il divieto di cui al comma 1
dell’art. 445, cod. proc. pen., afferente alle pene accessorie, possa ad essa
estendersi.
La fattispecie imputata al Colaiuda impone la sospensione della patente di guida
da uno a due anni, con previsione di raddoppio ove non possa darsi corso alla
confisca in quanto il mezzo si appartenga a persona estranea alla commissione
del reato.
Doppiamente viziata risulta la statuizione impugnata in quanto la durata della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è
stata determinata al di sotto del minimo legale e, pur non constando motivazione

durata di sei mesi.

alcuna sulla proprietà di persona estranea dell’autovettura, della stessa non ne è
stata disposta la confisca.
Pur vero che constatato il buon esito del lavoro di pubblica utilità, al quale
l’imputato risulta essere stato ammesso con la sentenza, la confisca viene
revocata e la durata della sospensione della patente dimezzata (art. 186, cit.,
comma 9bis). Ma ciò, appunto, costituisce evenienza eventuale e successiva alla
condanna, dipendente dal positivo adempimento della sanzione sostitutiva,

4. Non può accogliersi l’indicazione del Procuratore Generale in sede, il quale ha
concluso per l’inammissibilità per carenza d’interesse del ricorso sul punto
concernente l’omessa confisca, essendo stata disposta la sostituzione della pena
con il lavoro di pubblica utilità.
La conclusione riportata, infatti, deve condividersi solo laddove consti, al
momento della decisione davanti a questa Corte, che la pena sostitutiva sia stata
espiata con esito positivo, stante che un tale conseguito epilogo imporrebbe
comunque la revoca della confisca (Cass., Sez. IV, n. 4600 del 13/12/2012, Rv.
254791).
Così non è, invece, in casi come quelli qui al vaglio, nei quali non si ha notizia di
sorta sull’esecuzione della pena sostitutiva e, a maggior ragione, sul suo esito.
Ovviamente, ove nelle more resti verificato il positivo svolgimento del lavoro di
pubblica utilità di ciò il giudice del rinvio dovrà tener conto ai sensi del comma
9bis dell’art. 186, cit.

4. Ciò posto, la sentenza deve essere annullata limitatamente alla durata della
sospensione della patente di guida e alla confisca dell’autovettura, punti rimasti
estranei al patto.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e alla confisca
del veicolo e rinvia sui punti al Tribunale dell’Aquila.

Così deciso in Roma il 2/10/2013
Il Cons

Il presidente

accertato dal giudice con apposito provvedimento.

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