Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48558 del 05/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48558 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEN CHIKHA RAOUF N. IL 29/10/1973
avverso la sentenza n. 231/2015 GIP TRIBUNALE di BOLZANO, del
06/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 05/11/2015
V IIRG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata dal
GUP Tribunale di Bolzano in data 6.3.15, ricorre l’imputato BEN CHICKA
2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è diverso da quelli
consentiti.
Infatti, in sede di patteggiamento tutte le statuizioni non
illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto
manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce con
questo istituto alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle
stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione. Ne consegue
che la parte che abbia prestato il proprio consenso all’applicazione di un
determinato trattamento sanzionatorio non può poi dolersi della successiva
ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del difetto o del
vizio di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato quest’ultimo
dell’obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione (Sez.
3, sent. 42910 del 29.9 – 11.11.2009).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende, equa al
caso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5.11.2015
enunciando vizi di motivazione in ordine alla quantificazione della pena.