Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48558 del 02/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48558 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI PINTO ROBERTO N. IL 15/09/1985
avverso l’ordinanza n. 2818/2012 GIP TRIBUNALE di ASCOLI
PICENO, del 27/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
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Data Udienza: 02/10/2013

FATTO E DIRITTO
1. Il G.I.P. del Tribunale di Ascoli Piceno, con provvedimento del 27/3/2013,
dichiarò esecutivo il decreto penale di condanna in precedenza emesso nei
confronti di Di Pinto Roberto.

2. L’imputato, esponendo tre motivi di censura, ricorre avverso il predetto

2.1. Con il primo motivo il Di Pinto deduce violazione degli artt. 148, comma
2bis, 157, comma 8bis, 161, commi 2 e 4, 162, 171, lett. d), 461 e 464, comma
1, cod. proc. pen., in quanto, sibbene nel verbale redatto in data 10.5.2012 dai
CC, e nell’atto di opposizione al decreto penale l’imputato aveva dichiarato
formalmente la propria abitazione, sita in Fonte Nuova, via Lago di Bracciano,
34, quale luogo deputato per le notificazioni, la comunicazione del
provvedimento del G.I.P., con il quale era stato fissato il termine entro il quale
acquisire l’eventuale consenso del P.M. ai riti alternativi richiesti (patteggiamento
e, in subordine, abbreviato), invece che essere notificata al sito di cui sopra, era
stata trasmessa a mezzo fax al Difensore di fiducia, con la conseguenza che la
detta notificazione doveva ritenersi nulla ai sensi dell’art. 171, cod. proc. pen.,
nullità che si estendeva, ex art. 185, cod. proc. pen., all’ordinanza impugnata.

2.1. Con la successiva censura il ricorrente denunzia violazione degli artt. 125,
178, lett. c) e 461, cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione.
Assume il Di Pinto, che, pur a voler ritenere valida la notifica come sopra
denunziata, l’ipotesi dell’inammissibilità non rientrava fra quelle contemplate dal
comma 4 dell’art. 461, cod. proc. pen. Inoltre, avendo l’imputato avanzato la
subordinata richiesta di giudizio abbreviato, al rigetto del patteggiamento
avrebbe dovuto seguire fissazione del giudizio abbreviato. In via ulteriormente
subordinata, rileva il ricorrente che, mancando per qualsivoglia motivo il
consenso del P.M., il giudice avrebbe dovuto emettere decreto di giudizio
immediato (art. 464, cod. proc. pen.).
Sotto altro profilo, evidenzia l’impugnante, l’ordinanza doveva ritenersi nulla per
mancanza di motivazione, stante che il G.I.P., senza spiegarne le ragioni, in
assenza di precipua previsione normativa rinvenibile nella disciplina dettata dagli
artt. 461 e 464, cod. proc. pen., aveva ritenuto che dall’omessa notifica al P.M.
del provvedimento con il quale lo stesso veniva dall’imputato stimolato ad
esprimere il proprio consenso derivasse l’inammissibilità dell’opposizione,

provvedimento.

limitandosi al mero richiamo di una pronuncia della Corte Suprema, che non
trovava conferma in altre statuizioni di legittimità.

2.2. Con l’ultimo motivo il ricorrente si duole per la violazione degli artt. 148,
comma 2bis, 157, comma 8bis, 161, commi 2 e 4, 162, 171 lett. d), 178, lett.
c), 185, 460, comma 3, 461 e 464, cod. proc. pen.
Assume il Di Pinto che il decreto penale di condanna era stato a suo tempo
notificato direttamente al Difensore, ai sensi dell’art. 157, comma 8bis, cod.

domicilio per le notifiche, in assenza di provata irreperibilità al predetto
domicilio. L’opposizione, prosegue il ricorrente, non aveva sanato la descritta
nullità, in quanto con la medesima non è consentito dedurre questioni di nullità
e, peraltro, l’opposizione importa, comunque, la revoca del decreto.

3. Fondato il primo motivo, il ricorso deve essere accolto.
Dalla verifica degli atti (resa necessaria dalla natura processuale del fatto da
riscontrare) consta che, in effetti, l’imputato ebbe, siccome dedotto, a dichiarare
il proprio domicilio ai fini della ricezione delle notifiche. Senza che consti che al
detto domicilio non sia stato possibile effettuare la notificazione (art. 161,
comma 4, cod. proc. pen.), la stessa venne effettuata presso il Difensore, a
mezzo fax. Da ciò è derivata l’ipotesi di nullità di cui all’art. 171, lett. d), cod.
proc. pen., con invalidazione del provvedimento oggi impugnato.
L’accoglimento del motivo principale rende superfluo l’esame degli altri profili di
doglianza.

4. Ciò posto, il provvedimento impugnato deve essere annullato e gli atti
trasmessi al Tribunale di Ascoli Piceno per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Ascoli Piceno.

Così deciso in Roma il 2/10/2013

Il Consigliere Est.

Il presidente

proc. pen., nonostante che l’imputato avesse indicato espressamente il proprio

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