Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48556 del 02/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 48556 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :

ZACCARELLI Fabio, n. a Faenza il 22\8\2013
avverso l’ordinanza del 28\2\2013 della Corte di Appello di
Bologna (nr. 17\2013);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dr. Nicola Lettieri,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 02/10/2013

1. Con sentenza n. 110\12 del 19\4\2012 il Tribunale di Ravenna, sez. dist. di Faenza,
condannava Zaccarelli Fabio per la contravvenzione di cui all’art. 186, lett. c), C.d.S.
La sentenza passava in cosa giudicata il 5\11\2012.
Con istanza del formulata ai sensi dell’art. 175 c.p.p. l’imputato chiedeva di essere
rimesso in termini per la proposizione dell’appello, allegando di non avere avuto
tempestiva conoscenza né del processo, né della sentenza.
Con ordinanza resa il 28\2\2013 la Corte dei Appello di Bologna rigettava la richiesta.
Osservava la Corte di merito che :
– lo Zaccarelli aveva dichiarato domicilio il 21\2\2011, nel corso delle indagini, presso
il Commissariato P.S. di Faenza;
– al domicilio dichiarato gli era stato ritualmente notificato l’avviso di cui all’art. 415
bis c.p.p.;
– successivamente, essendosi trasferito, non avendo comunicato il cambiamento, i
successivi atti, tra i quali la citazione a giudizio e l’estratto contumaciale, gli erano
stati notificati ai sensi dell’art. 161, c. IV, presso il difensore.
Tutto ciò premesso la Corte distrettuale, rilevato che l’imputato era stato messo a
conoscenza del procedimento, essendogli stato notificato l’avviso di conclusione delle
indagini e che le successive notificazioni era state effettuate ai sensi dell’art. 161 per
non avere lo Zaccarelli comunicato il mutamento di domicilio, ritenuta la infondatezza
della richiesta di restituzione nel termine, respingeva l’istanza.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato
condannato lamentando :
2.1. la nullità del provvedimento per essere stato deliberato da un giudice
funzionalmente incompetente. Infatti, avendo lo Zaccarelli contestato la valida
esistenza del titolo esecutivo e, solo in subordine, avendo invocato la restituzione nel
termine per impugnare, la competenza a deliberare spettava al giudice della
esecuzione (il Tribunale) e non alla Corte di appello;
2.2. la nullità del provvedimento essendo stato lo stesso, in violazione di legge,
deliberato “de plano”;
2.3. la erronea applicazione della legge, per non avere il giudice di merito rilevato che
l’art. 175 c.p.p., pretendendo la effettiva conoscenza del procedimento quale causa
ostativa alla restituzione nel termine, si riferisce all’accusa contenuta nella “vocatio in
iudicium” e non nella mera notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Va premesso che nella sua istanza del 7\1\2013 presentata al Tribunale di
Ravenna, lo Zaccarelli ha esplicitamente richiesto fosse accertata la invalidità del titolo
esecutivo e che, conseguentemente, fosse restituito nel termine per impugnare.
Ciò premesso va ricordato l’insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale
“Nel caso di contestuale pendenza dinanzi al giudice dell’esecuzione di una richiesta
diretta all’accertamento della mancanza o della non esecutività del titolo esecutivo e
della domanda di restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza
contumaciale, la competenza a conoscere di entrambi i procedimenti è attribuita al
(dep.
1, Sentenza n. 35361 del 04/07/2007 Cc.
giudice dell’esecuzione” (Cass. Sez.
21/09/2007), Rv. 237629; Cass. Sez.
30/04/2010), Rv. 247561; Cass. Sez.
27/04/2011), Rv. 250438).

1, Sentenza n. 16645 del 20/04/2010 Cc.
1, Sentenza n. 16523 del 16/03/2011 Cc.

(dep.
(dep.

2

RITENUTO in FATTO

2.2. La qualificazione della istanza presentata, come incidente di esecuzione ai sensi
dell’art. 670 c.p.p., comporta un altro profilo di invalidità dell’ordinanza impugnata.
Invero, il provvedimento che il giudice dell’esecuzione assume “de plano”, senza
fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti
dalla legge, è affetto da nullità d’ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile
d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. , ex plurimis, Cass. Sez. 1, Sentenza n.
29505 del 11/06/2013 Cc. (dep. 10/07/2013), Rv. 256111).

Nel caso di specie il provvedimento, vedendo sulla esistenza di un valido titolo
esecutivo, doveva essere assunto nel rispetto dei parametri procedurali previsti
dall’art. 666 c.p.p., non ricorrendo l’ipotesi di formalità attenuata prevista dall’art. 676
e 667, co. 4°, c.p.p.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti
al Tribunale di Ravenna.
Così deciso in Roma il 2 ottobre 2013
Il Con igliqre estensore

Pertanto, correttamente nella sua istanza il ricorrente aveva qualificato la richiesta
come incidente di esecuzione, presentandola innanzi al Tribunale di Ravenna, sez.
dist. di Faenza. La decisione assunta dalla Corte di appello, a cui gli atti erano stati
trasmessi ai sensi dell’art. 175 c.p.p., è pertanto affetta da nullità, in quanto assunta
da un giudice funzionalmente incompetente.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA